Dal 12 ottobre scatta l’obbligo , per i datori di lavoro, di comunicare all’INAIL, in via telematica, gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni (escluso quello dell’evento), fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione dall’Istituto.
Si tratta di una delle novità introdotte con il Decreto n. 183/2016 con il quale è stato istituito il Sinp , il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, ed è stato conseguentemente introdotto l’ obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro anche se di un solo giorno.
L’assolvimento all’obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all’INAIL di monitorare tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata e, quindi, anche quelli che comportano un’assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussisteva l’obbligo di invio della denuncia ma per i quali era prevista l’annotazione nel registro infortuni (ormai abolito dal D. Lgs. n. 151/2015).
Per maggior chiarezza: la comunicazione assolve ad una finalità statistica e informativa , la denuncia a quella assicurativa. Infatti, solo gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno quattro giorni sono indennizzati dall’INAIL.
In passato era obbligatorio comunicare esclusivamente gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni. A partire invece dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro dovranno trasmettere comunicazione Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Restano invariate le regole in merito all’erogazione dell’indennità Inail.
In caso di mancata comunicazione Inail di infortuni, anche se di solo un giorno, al datore di lavoro potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da assicurazione Inail.
OBBLIGHI PER LAVORATORI E DATORE DI LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro o in itinere
, anche se di
breve entità, il LAVORATORE
è tenuto ad avvisare
immediatamente il datore di lavoro e può:
Il medico
che presta prima assistenza al lavoratore dovrà
rilasciare obbligatoriamente il certificato
al lavoratore. In
questo saranno indicate diagnosi e prognosi
, ovvero numero di
giorni di assenza dal lavoro. Il medico trasmetterà il certificato in via
telematica all’Inail.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.
Il DATORE DI LAVORO è invece obbligato a inoltrare la comunicazione o denuncia di infortunio all’Inail entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico ( dal 12 ottobre anche per gli infortuni di un solo giorno)
La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’invio. Per chi si avvale dell’invio della denuncia di infortunio, in modalità telematica, è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Per completezza: l’obbligo di comunicazione ai fini statistico-informativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni è assolto con l’invio della denuncia.
Ricapitolando, in sintesi, gli obblighi formali a carico del datore di lavoro nella materia infortunistica sono:
– in caso di infortunio con prognosi da uno a tre giorni: procedere con la comunicazione per via telematica;
– in casi di infortunio con prognosi di almeno quattro giorni: procedere con la denuncia (che è anche comunicazione);
– conservazione del registro infortuni fino al 22.12.2019 solo per le imprese esistenti alla data del 22.12.2015.
La violazione dell'obbligo di comunicazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.
Una raccomandazione: avvisate sempre, in caso di infortunio anche di lieve entità, i vostri consulenti!!!
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