Nel Decreto del 26 giugno 2017 sono state pubblicate le linee guida, destinate alle attività sportive e relative all’ obbligo di disporre di defibrillatore automatico in vigore dal 1° luglio 2017.
Non proprio una novità, verrebbe da dire, visto che l’obbligo per le società non dilettantistiche entrato in vigore ora deriva dalle proroghe (più di una) al Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che ha introdotto la dotazione di defibrillatori semiautomatici sia per i professionisti che per i dilettanti.
Per i professionisti l’obbligo è effettivamente attivo dal 2013, mentre per quanto riguarda lo sport non professionale è stato più volte posticipato ( Decreto 11 gennaio 2016, 19 luglio 2016 e Legge di conversione del 15 dicembre 2016 n.299 ).
Cosa prevede il Decreto di Giugno?
L’obbligo di dotarsi e di impiegare defibrillatori semiautomatici per le società e per le associazioni dilettantistiche si intende assolto se:
Pertanto: ogni impianto utilizzato dalle società dovrà essere provvisto di defibrillatore e dovrà sempre esserci una persona pronta a utilizzarlo sia negli allenamenti che nel corso di competizioni.
Di questo le società devono accertarsi prima dell’inizio di ogni gara. Sono soggette all’obbligo tutte le società che praticano una delle discipline sportive indicate dal Coni con delibera 20 dicembre 2016, n. 1566.
Non è previsto invece per le società che si occupano di discipline a ridotto impegno cardiocircolatorio articolo come le bocce (escluse bocce in volo), il biliardo, il golf, la pesca sportiva di superficie, la caccia sportiva, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e sport assimilabili. L’obbligo non ricade infine sulle società in caso di gare al di fuori degli impianti sportivi.
Chi può utilizzare il Defibrillatore automatico?
Essere formati all’utilizzo del defibrillatore è fondamentale per poterlo usare in maniera consapevole e corretta. Non solo, è anche una norma di legge, tanto che la formazione degli operatori laici ( così è definito il personale non sanitario che utilizza il defibrillatore) è disciplinata dalla circolare del 16 maggio 2014 e dall’Accordo stato regioni del 2015.
“L’autorizzazione all’utilizzo del DAE è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema 118
identificata dalla Regione o PA a coloro che al termine del corso di formazione hanno dimostrato di aver acquisito la competenza per l’effettuazione delle manovre di BLS-D. La Regione può delegare ai soggetti/enti riconosciuti e/o autorizzati che hanno svolto il corso il rilascio delle autorizzazioni alle persone formate.
Presso le strutture del sistema 118 identificate dalla Regione e PA è mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell’autorizzazione all’impiego del DAE…..”
Cosa fare quando si acquista un defibrillatore?
Avete acquistato il defibrillatore? Non è sufficiente: ci si deve attivare per effettuare il corso di formazione ed è necessario comunicare, alla struttura regionale individuata allo scopo (in Regione Lombardia è AREU) nei termini e con le modalità stabilite, il possesso
del dispositivo e il luogo dove esso è posizionato.
Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale vengono messe a disposizione delle Centrali Operative 118 di riferimento ai fini della loro geolocalizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell’evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.
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