OBBLIGO DI ELABORAZIONE DEL DVR ANCHE CON UN SOLO DIPENDENTE, COLLABORATORE FAMILIARE, STAGISTA O VOLONTARIO!
Servizi alle imprese

Tutte le aziende , anche con un solo dipendente, collaboratore familiare, stagista o volontario, devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro con la collaborazione dell’ R.S.P.P. e del Medico Competente (nel caso sia presente), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Deve contenere:
- la valutazione di tutti i rischi alla sicurezza ed alla salute presenti in azienda;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali necessari;
- le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- il programma delle misure di prevenzione e protezione da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (devono essere unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri);
- l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.
La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17 D.Lgs 81/08). Si ricorda a tutti che non aggiornare il DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi .
Le principali sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono:
1) Omessa redazione del DVR: violazione art. 29, comma 1 → Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 € a 6.400 €;
2) Incompleta redazione del DVR : omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28, lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e DPI;
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità → Ammenda da 2.000 € a 4.000 €;
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28, lettere:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento → Ammenda da 1.000 € a 2.000 €.
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SICUREZZA & SALUTE




