Vi è mai capitato di assumere un giovane, in procinto di compiere i 18 anni...o un tirocinante ancora minorenne? E avete fatto tutto quanto c'era da fare? siete sicuri? Se ne dubitate leggete le prossime righe...potreste evitare sanzioni pesanti!! Mi ha fatto riflettere su quest'aspetto un amico, meccanico e titolare di una piccola officina che ha preso sé un giovane ragazzo...ancora minorenne.
Premetto da subito che parlando di "minori" mi riferisco a ragazzi e ragazze con meno di 18 anni ma, comunque, in età lavorativa e che la questine non ha nulla a che vedere con la manodopera infantile, che è tutt'altro...
In Italia l’età minima per iniziare il lavoro è fissata al termine del periodo di istruzione obbligatoria e in ogni caso non prima dei 15 anni,
Secondo la nostra legge principe, il Dlgs 810/08, ogni azienda, e quindi ogni Datore di lavoro, deve occuparsi della tutela di tutti i lavoratori, soprattutto delle categorie di lavoratori di minore età
. Infatti, l'art . 28 del Decreto quando parla dell'obbligo di valutare i rischi presenti in azienda, per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività svolta, precisa compresi quelli connessi alle differenze di genere, all' età...
Per i minori infatti si deve considerare dei limiti alla capacità di lavoro in relazione sia all’ età sia alle modalità di impiego, limiti che richiedono un livello più elevato di tutela della salute dei lavoratori minorenni.
Nel nostro paese poi, è la Legge 17 ottobre 1967, n. 977
che determina la "T utela del lavoro dei bambini e degli adolescenti".
Al di là, infatti della valutazione dei rischi, è lo stesso art. 7 della legge n. 977/1967 che determina che il Datore di Lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi con riguardo, in particolare:
a) allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) alle attrezzature ed alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) alla natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) alla movimentazione manuale dei carichi;
e) alla sistemazione, alla scelta, alla utilizzazione ed alla manipolazione delle attrezzature di lavoro e, segnatamente degli agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) alla pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale;
g) alla situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
Il datore di lavoro, inoltre deve fornire le informazioni di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/2008 anche ai genitori (o ai titolari della potestà genitoriale).
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I della legge, allegato che elenca tutte le lavorazioni, i processi ed i lavori distinguendo tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici.
In particolare riguardo ai singoli agenti di rischio il Ministero del lavoro ha fatto alcune precisazioni:
a) rumore : il divieto di esposizione a rumore è conseguenza della dalla valutazione dei rischi e scatta a partire da un livello di 80 dbA. L In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d (livello di esposizione quotidiana) il Datore di Lavoro - fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali - deve fornire ai minori i mezzi individuali di protezione dell'udito ed una adeguata formazione all'uso degli stessi;
b) agenti chimici : fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'Allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo. Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro. Se il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all'attività nel suo complesso. Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l'accesso a tali luoghi e non l'attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofrutticoli, ecc.). Si indica anche che l’art. 6 della legge 977/1967 prevede la possibilità di derogare al divieto di adibire ai lavori indicati nell'Allegato I, per scopi didattici e di formazione professionale.
Altri aspetti importanti relativi al rapporto tra azienda e lavoro minorile:
- riferimento normativo : la Legge 977/67, il D.Lgs. 345/99 e il D.Lgs. 262/00 relativi alla protezione dei giovani sul lavoro;
- obbligo : il datore di lavoro, prima di assumere il minore, deve effettuare una specifica Valutazione del rischio legata alla mansione svolta dal minore, in funzione delle attitudini e dello sviluppo psico-fisico dello stesso. Inoltre deve verificare l’idoneità sanitaria alla mansione;
- mantenimento : le visite mediche atte a garantire la sorveglianza sanitaria dovranno essere svolte con la periodicità indicata dal medico Competente;
- comunicazioni : il datore di lavoro deve comunicare ai genitori del minore (o a chi esercita le potestà genitoriali) e al minore stesso l’avvenuta valutazione dei rischi e gli esiti della stessa in rapporto alle mansioni che verranno svolte dal minore, nonché gli esiti delle visite di sorveglianza sanitaria.
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