Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
una volta imputato prevalentemente alla scarsa sicurezza intrinseca degli
impianti tecnologici, delle attrezzature e degli edifici, è influenzato da una
serie di concause, di cui una parte significativa è riferibile ai
comportamenti.
Tra le misure che promuovono la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’attività di formazione dei lavoratori assume un ruolo fondamentale proprio in quanto può modificare i comportamenti, riducendo così le occasioni di rischio.
Un forte impulso allo sviluppo della cultura della sicurezza viene dagli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, nonché dalle circolari regionali che si sono susseguite in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del Datore di lavoro , così come stabilito dal D.Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Primo fra tutti, l’art. 37 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede un modulo di carattere “generale” di 4 ore per tutti e un modulo di carattere “specifico” adattato ai rischi presenti nell’azienda, la cui durata è regolamentata in funzione del codice ATECO presente sulla Visura Camerale:
I lavoratori che svolgono mansioni a rischio basso (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico della durata di 4 ore, anche nel caso in cui l’azienda di appartenenza abbia un codice ATECO che riconduca alla categoria del rischio alto.
E’ auspicabile che soprattutto il mondo delle imprese, insieme a tutti i soggetti che sono impegnati in tale delicato settore (consulenti aziendali, medici competenti, parti sociali, istituzioni), sappia cogliere l’occasione dell’intervento formativo richiesto dagli Accordi per affermare quella “cultura della sicurezza” spesso evocata, ma ancora troppo poco praticata negli ambienti di lavoro e non scelga invece la strada più facile del mero adempimento formale.
Al fine di agevolare le imprese nella pianificazione e realizzazione della formazione secondo quanto previsto dall’attuale normativa, Fleming Tecna, informa, assiste e fornisce un aiuto operativo per il concreto adempimento delle attività formative rivolte ai lavoratori.
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