Oltre al rilevante compito di monitorare la salute
dei lavoratori effettuando le visite di preassunzione e le visite periodiche con
il conseguente rilascio delle idoneità/limitazioni/inidoneità, viene stabilito
nell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, che il Medico Competente ha il dovere di collaborare alla stesura del Documento
di Valutazione dei Rischi
.
Il “Medico Competente” è definibile nel Testo Unico come un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
È dunque chiaro che il Medico Competente non può essere un notaio che appone una firma su un documento per dimostrare che ne ha preso visione o, nella migliore delle ipotesi, che ne condivide i contenuti, ma partecipa attivamente alla valutazione dei rischi , cui è chiamato specificatamente, rispetto agli altri compiti e non limitatamente a parti specialistiche.
Il Medico Competente, collaborando con il Datore di Lavoro e il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, deve:
La partecipazione del Medico Competente alla stesura della Valutazione dei Rischi è sancita, inoltre, ai fini della programmazione della Sorveglianza Sanitaria , dell'attività di formazione e informazione dei lavoratori e dell’ organizzazione del servizio di Primo Soccorso , considerando le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Con il Testo Unico, insomma, si ha “l’appartenenza funzionale anche del Medico Competente ad una squadra operativa costituita dai componenti del servizio di prevenzione e protezione”.
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