DUVRI E COORDINAMENTO: CHI, COME E QUANDO SONO DA REDIGERE
Sicurezza e prevenzione

Cos'è il DUVRI lo stabilisce l’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 che recita: “Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento ... elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (i cosiddetti rischi interferenti) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze . Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera”. Serve, dunque, per pianificare e prevenire i rischi di interferenza tra materiali e strumentazioni, il cui contatto potrebbe rivelarsi deleterio e pericoloso.
I principali scopi del DUVRI, sono:
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche tra due o più attività diverse;
- indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
- accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative Inail.
Sono esclusi dal campo di applicazione gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di merce o beni. Il DUVRI è, di fatto, una valutazione dei rischi .
Il Testo Unico 81/08 ha sancito la non obbligatorietà della redazione del DUVRI informa “estesa”, per alcune tipologie di prestazione tra cui quelle di durata inferiore a 5 uomini/giorno (tranne nei casi in cui vi siano dei rischi particolari, ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico/biologico, manomissione e intralcio delle via di fuga ecc...).Rimane comunque l’obbligo, per il Datore di lavoro o Dirigente di verbalizzare il sopralluogo di coordinamento e verificare le capacità tecniche delle imprese esterne.
Il D.Lgs 106/2009 stabilisce l’esonero solo nei seguenti casi:
- mere forniture di materiali attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (rischi di seppellimento o di sprofondamento, di caduta dall’alto, ecc.).
Va precisato che in caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI sono previste sanzioni a carico del Datore di lavoro a partire da 2.500 fino ad arrivare a 6.400 euro, nei casi gravi è previsto l'arresto e la detenzione da 3 a 6 mesi, come previsto dall’ art. 55 comma 5 lettera d) del T.U. 81/08.
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