Esiste l’obbligo inderogabile per il Datore di lavoro con la collaborazione del Medico Competente di effettuare la sorveglianza sanitaria. L’Art.25 del D.Lgs. 81/2008 infatti è chiaro e annovera tra gli obblighi del Medico la programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso “protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”. La suddetta sorveglianza è estesa anche all’accertamento dell’ assenza di tossico dipendenza e abuso di alcool per le mansioni a rischio per terzi estranei.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:
Le visite mediche vengono effettuate a cura e spese del Datore di Lavoro e comprendono: visita medica, esami clinici, biologici, indagini ritenute necessarie dal Medico Competente.
Nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento le visite sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti . L’accertamento va attuato nel rispetto delle procedure diagnostiche e medico legali previste per legge.
Alcune delle mansioni “che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” soggette ad audit e test alcolimetrici e screening droghe sono:
Il Datore di lavoro ha il dovere di comunicare al Medico Competente tutte le mansioni presenti in azienda ed i nominativi dei lavoratori che le svolgono. In questo modo adempie all’obbligo previsto dall’Art 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, pena la sanzione di cui all’Art. 55, comma 5, ovvero l’ammenda da 2000 a 4000 euro.
Per quanto riguarda le indagini sull’utilizzo di sostanza stupefacenti o psicotrope, in caso di esito positivo il Medico Competente sospende il lavoratore dalla mansione a rischio demandando al SERT ulteriori accertamenti. Nell’attesa dell’esito del SERT il Datore di lavoro non lo potrà adibire alla mansione “a rischio”. Il giudizio potrà essere modificato dal SERT se verrà esclusa la condizione di abuso di “sostanze psicotrope”.
Il Datore di lavoro che non fa cessare dalla mansione il lavoratore tossico dipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00 (Art. 125, DPR 9.19.1990, n. 309 Art. 27 D.Lgs 19.12.1994, n. 758).
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