Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.
Vediamo le novità più rilevanti:
La disposizione di modifica prevede che d'ora in poi i datori di lavoro pubblici e privati, così come i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze conferite, debbano individuare il soggetto preposto o i preposti per eseguire le attività di vigilanza contemplate dall'articolo 19. In virtù dell'importanza del ruolo rivestito dal preposto il decreto prevede altresì che le attività formative di questo soggetto debbano svolgersi interamente in presenza e ripetute con cadenza minima biennale e comunque quando si rende necessario a causa dell'evoluzione di rischi già presenti o dell'insorgenza di nuovi.
Novità anche per il datore di datore, che in virtù del decreto fisco, non dovrà solo assicurarsi che i lavoratori conoscano le regole di sicurezza da rispettare nell'ambiente di lavoro. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrà infatti adottare un accordo con il quale dovrà accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, per garantire:
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